JOB DESCRIPTION
Ambiti di competenza
Attività e responsabilità del Personal Car Shopper:
Le capacità necessarie allo svolgimento della sua attività sono:
- Capacità di leadership
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Persuasività e influenza
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Gestione dei rapporti
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Comunicazione efficace e sensibilità interpersonale
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Orientamento al risultato
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Orientamento al Cliente
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Analisi e problem solving
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Vendita consulenziale e negoziazione
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Gestione strategica di clienti azienda
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Autostima
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Stabilità Emotiva e Flessibilità
Il Personal Car Shopper non è un venditore, non vende, ma eroga consulenza e assiste il Cliente in ogni fase di scelta e negoziazione in nome e per conto del suo Cliente.
Visione e Scopo
Sistema di Valori
- responsabilità
- rispetto
- equità
- onestà
Responsabilità
- si informano e agiscono in conformità a regole, regolamenti e leggi che governano il proprio lavoro professionale;
- accettano solo incarichi coerenti con la loro formazione, esperienza, capacità, abilità e qualifiche professionali, e rispettano gli impegni che hanno sottoscritto facendo ciò che hanno dichiarato di fare;
- quando commettono errori o omissioni, li ammettono, si scusano con i soggetti eventualmente coinvolti e apportano prontamente le dovute correzioni;
- quando scoprono errori od omissioni causati da altri, ne informano al più presto i soggetti coinvolti e chi di competenza;
- accettano l’obbligo di rendere conto per i loro errori od omissioni e ogni relativa conseguenza;
- proteggono le informazioni proprietarie o riservate che vengono loro affidate;
- sostengono il presente Codice e si considerano reciprocamente responsabili;
- segnalano comportamenti non etici o illegali al Consiglio Direttivo e, se necessario, a coloro che sono interessati da tale condotta;
- formulano un reclamo etico solo se comprovato da fatti.
Rispetto
- si informano sugli usi, i costumi e le abitudini dei soggetti con cui intrattengono relazioni ed evitano comportamenti che possano essere considerati non rispettosi e offensivi;
- ascoltano il punto di vista degli altri, cercando di comprenderlo;
- si adoperano per sanare in via amichevole e con contatti diretti eventuali conflittualità;
- mantengono una condotta professionale anche quando essa non è contraccambiata;
- conducono le negoziazioni in buona fede;
- non esercitano comportamenti di abuso di potere legato alle loro competenze o alla loro posizione per influenzare le decisioni e le azioni di altri, o per trarne vantaggio personale;
- rispettano i diritti di proprietà degli altri.
Equità
- dimostrano trasparenza nei loro processi decisionali;
- riesaminano costantemente la loro imparzialità e obiettività, se necessario adottando misure correttive;
- forniscono pari possibilità di accesso alle informazioni a tutti coloro che sono autorizzati ad averle;
- offrono pari opportunità ai partner con i quali intrattengono relazioni;
- sono attivi ed esaustivi nel rivelare conflitti di interesse reali o potenziali ai propri interlocutori;
- quando ravvisano le condizioni di un reale o potenziale conflitto di interessi, si astengono dal partecipare al processo decisionale o dall’influenzarne i risultati in altri modi, a meno che, o fino a quando, abbiano informato gli interlocutori interessati in modo completo e abbiano ricevuto da essi l’autorizzazione a procedere;
- non premiano o puniscono, aggiudicano o negano un contratto sulla base di considerazioni personali;
- non fanno discriminazioni sulla base di sesso, razza, età, religione, status fisico, nazionalità o orientamento sessuale;
- applicano le regole dell’Associazione senza favoritismi o pregiudizi.
Onestà
- cercano in buona fede di conoscere la verità;
- sono sinceri nelle comunicazioni e nella loro condotta;
- forniscono informazioni accurate e veritiere;
- prendono impegni e fanno promesse, impliciti o espliciti, in buona fede e in modo coerente con le proprie reali competenze;
- si impegnano a creare un contesto in cui gli altri sentano di poter dire la verità in sicurezza;
- non mettono in atto, né accettano, comportamenti volti a ingannare gli altri, tra cui il rilasciare dichiarazioni fuorvianti o false, affermare mezze verità, dare informazioni fuori contesto o nascondere notizie che, se note, svelerebbero che le loro dichiarazioni sono ingannevoli o incomplete;
- si impegnano ad assumere comportamenti di correttezza e di onestà verso gli altri;
- applicano le tariffe professionali pre-concordate in rapporto al valore della propria prestazione.
La deontologia dei Personal Car Shopper aderenti a FEPECS è l’insieme dei principi e delle regole etiche e comportamentali che ogni Personal Car Shopper aderente a FEPECS deve osservare nell’esercizio della propria attività professionale, sia nella forma del lavoro autonomo che del lavoro dipendente a elevata qualificazione, intendendosi nel presente contesto per attività professionale entrambe le citate tipologie di attività lavorativa. Le presenti norme deontologiche si applicano a tutti gli iscritti, indipendentemente dalla tipologia delle loro attività e dalla forma giuridica in cui essa è espletata, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi. Nell’esercizio di attività professionale all’estero, consentita dalle disposizioni in vigore, il Personal Car Shopper italiano è tenuto al rispetto delle norme giuridiche e deontologiche dello Stato in cui opera. Il Personal Car Shopper, cittadino comunitario o straniero, iscritto a questa Federazione, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando questa gli sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche contenute nel presente Codice Etico
Le norme incluse nel presente Codice Etico hanno carattere vincolante. Ogni azione e omissione in contrasto con esse o comunque lesive del decoro, del prestigio o del corretto esercizio dell’attività di Personal Car Shopper esercitata, costituisce abuso o mancanza ed è conseguentemente sanzionabile.
In caso di volontaria o consapevole violazione delle norme e dei principi contenuti nel presente Codice Etico, gli organi disciplinari applicano, nel rispetto delle norme procedurali previste dal Consiglio dei Probiviri di cui all’art. 22 dello Statuto di FEPECS, sanzioni adeguate, tenendo conto delle circostanze soggettive e oggettive e della reiterazione dei comportamenti anche omissivi. La responsabilità disciplinare è personale; nel caso di esercizio della professione in forma associata o societaria, è disciplinarmente responsabile soltanto il Personal Car Shopper a cui si riferiscono i fatti specifici commessi.
Nell’esercizio della propria attività, il Personal Car Shopper aderente a FEPECS ha il dovere di conservare la propria indipendenza, nonché di operare in modo che l’attività professionale svolta, sia singolarmente sia nelle forme associative o societarie consentite dalla legge, sia libera di condizionamenti o da interferenze di soggetti pubblici o privati.
Il Personal Car Shopper dichiara di non avere in essere qualsivoglia rapporto di Agenzia o di Procacciamento d’Affari nell’ambito del settore Automotive, dichiarando sin da subito di accettare che l’istituzione di un rapporto di Agenzia o di Procacciatore d’Affari, in netto contrasto con il principio di indipendenza, onestà e trasparenza, prerogativa del presente Codice Etico, determinerà l’immediata decadenza della qualifica di Personal Car Shopper certificato FEPECS. In sintesi il Personal Car Shopper aderente a FEPECS non potrà in alcun modo accettare compensi da soggetti appartenenti alla filiera distributiva dell’automotive, se non sotto forma di riversamento di proprie spettanze anticipate, su espressa autorizzazione del Cliente finale, a società che forniscono il known how per la prestazione del servizio consulenziale fornito dal Personal Car Shopper nell’interesse del Cliente medesimo.
Al Personal Car Shopper aderente a FEPECS si richiedono probità, decoro e una regola di vita, anche al di fuori dell’attività professionale, tale da non arrecare discredito al prestigio di FEPECS. Il Personal Car Shopper cui sia imputabile, anche al di fuori dell’attività professionale esercitata, un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, o che comunque abbia posto in essere comportamenti e attività non coerenti con i canoni legali, etici e sociali della comunità in cui egli opera, aventi altresì il requisito della notorietà, è sottoposto a procedimento disciplinare, salva restando l’autonoma valutazione sul fatto commesso da parte del Consiglio dei Probiviri.
Il Personal Car Shopper aderente a FEPECS deve svolgere i propri incarichi professionali con lealtà, correttezza e fedeltà. Costituisce grave infrazione disciplinare compiere consapevolmente atti contrari al legittimo interesse del cliente.
Il Personal Car Shopper aderente a FEPECS deve adempiere i propri doveri professionali con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività prestata.
È dovere e, sotto altro aspetto, diritto del Personal Car Shopper aderente a FEPECS mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni sensibili ricevute o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza dell’incarico ricevuto, anche dopo la cessazione dello stesso.
È dovere morale del Personal Car Shopper aderente a FEPECS curare la propria preparazione professionale e aggiornare costantemente la propria conoscenza delle discipline che formano la base cognitiva della professione, con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l’attività. A tal fine, il Personal Car Shopper collabora e partecipa ai corsi di qualificazione e aggiornamento promossi da FEPECS o dalle Associazioni professionali o da altri Enti/società per assicurare un esercizio tecnicamente adeguato della professione nell’ambito nazionale, nei paesi dell’Unione Europea e in quelli extracomunitari. A tal guisa il Personal Car Shopper aderente e certificato da FEPECS, per mantenere tale condizione, si impegna a frequentare i corsi di aggiornamento professionale, così come previsto e disciplinato dall’Academy del Personal Car Shopper progettata e comunicata dagli organi preposti dalla stessa Federazione Italiana Personal Car Shopper.
Al Personal Car Shopper aderente a FEPECS è consentita l’attuazione di forme di pubblicità di carattere generale e diffusa rivolte alla corretta informazione al pubblico, con riguardo esclusivamente al titolo di studio e professionale, all’eventuale specializzazione, al possesso di abilitazioni e di certificazione delle competenze, all’iscrizione ad albi o elenchi, alla partecipazione ad associazioni di cui alla legge n. 4/2013, ai percorsi formativi seguiti e alle esperienze professionali e didattiche maturate, ai riconoscimenti e premi attribuiti da enti pubblici e privati, nonché all’eventuale ubicazione del proprio studio professionale. Tutti i dati di cui sopra devono essere costantemente e tempestivamente aggiornati.
Costituiscono illecito disciplinare millantare capacità professionali non possedute, anche in relazione al necessario aggiornamento professionale richiesto dall’attività esercitata, e lo svolgimento dell’attività durante il periodo di sospensione o di carenza o decadenza dell’eventuale abilitazione o autorizzazione allo svolgimento dell’attività.
Il Personal Car Shopper aderente a FEPECS deve adoperarsi affinché l’incarico gli sia conferito per iscritto, a garanzia propria e del committente. L’incarico deve prevedere in ogni caso la determinazione del compenso pattuito o dei criteri generali previsti per la sua determinazione, nonché – ove applicabile in relazione alla natura dell’attività – il termine previsto per lo svolgimento dell’attività, ovvero i criteri per la sua determinazione, ovvero ancora i motivi per cui non risulta possibile od opportuna la definizione di un termine.
Il rapporto con il committente ha natura fiduciaria. Il Personal Car Shopper aderente a FEPECS deve astenersi dall’accettare incarichi che possano determinare conflitto di interessi con altro proprio committente. Il Personal Car Shopper associato a FEPECS deve illustrare al committente le tematiche tecniche, organizzative ed economiche essenziali per lo svolgimento dell’incarico, consigliandolo sulle decisioni da prendere. È tenuto, altresì, a informarlo periodicamente sullo svolgimento dell’incarico, quando sia opportuno o quando il cliente lo richieda. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti all’incarico quando esso derivi da errore non scusabile o da rilevante trascuratezza verso gli interessi del committente; a tale riguardo, inoltre, si consiglia la stipula di una adeguata polizza di responsabilità professionale nell’ipotesi in cui l’associato a FEPECS sia citato in giudizio dal committente o da terzi per danni derivanti dalla sua attività professionale.
Il Personal Car Shopper aderente a FEPECS non deve proseguire l’incarico qualora i comportamenti e le richieste del committente, o altri gravi motivi, ne compromettano il corretto e dignitoso svolgimento. Il Personal Car Shopper aderente a FEPECS che rinuncia all’incarico dovrà dare adeguato preavviso al committente stesso, tranne l’ipotesi di giusta causa, informandolo delle azioni che devono essere adottate in via d’urgenza. All’atto della cessazione del rapporto con il committente, il Personal Car Shopper aderente a FEPECS deve restituire senza ritardo, la documentazione ricevuta da questi. È fatto divieto di trattenere oggetti e documenti di pertinenza del committente, salvo il diritto di copia e di riservatezza per gli atti che comprovino i contenuti e lo sviluppo dell’attività svolta.
Il Personal Car Shopper aderente a FEPECS deve astenersi dall’esprimere pubblicamente apprezzamenti negativi sull’attività professionale di un altro aderente a FEPECS, e in particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori, manchevolezze o incapacità.
Può essere valutata dal Consiglio dei Probiviri, quale violazione disciplinare sanzionabile ai sensi del presente Codice deontologico, la accertata violazione da parte del Personal Car Shopper aderente a FEPECS del codice deontologico eventualmente adottato da altro ordine, o altra associazione, di cui l’associato faccia parte o a cui aderisca.
Le specifiche previsioni del presente Codice deontologico costituiscono mera esemplificazione e non impediscono la qualificazione come illecito disciplinare di altri comportamenti in contrasto con i principi generali esposti, o comunque lesivi, del prestigio e del decoro di FEPECS. Non sono applicabili le singole disposizioni qualora le stesse siano oggettivamente incompatibili con le caratteristiche tecniche, giuridiche e organizzative dell’attività professionale di ciascun associato. L’inapplicabilità, in caso di controversie, è valutata dal Consiglio dei Probiviri.